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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. AMBITO DI APPLICAZIONE.
1.1 Le presenti condizioni generali si applicano a tutti i rapporti fra il Gruppo Peroni

Eventi ed i propri Clienti ed aventi ad oggetto, tra gli altri, l’ideazione, realizzazione ed organizzazione, sia in Italia che all’estero, di eventi, congressi, convegni, presentazioni prodotti, manifestazioni e spettacoli in genere, nonché la relativa fornitura di ogni bene, opera e/o servizio comunque connessi; l’attività di comunicazione, di promozione pubblicitaria, di marketing, di pubbliche relazioni e di sponsorizzazione, ivi compresa l’attività tipografica ed editoriale, nonché l’ideazione, progettazione e realizzazione dei siti Internet, video e di ogni altra forma di comunicazione in genere (di seguito, definite, le “Condizioni Generali”).

1.2 Eventuali modifiche alle Condizioni Generali dovranno essere approvate espressamente e per iscritto dal Gruppo Peroni Eventi (anche definite, le “Condizioni Particolari”) o potranno essere specificate nel documento prodotto dal Gruppo Peroni Eventi definito “ORDINE DI VENDITA”.

1.3 Le Condizioni Generali si presumono conosciute dal Cliente in tutte le ipotesi di accettazione, anche implicita, dell’offerta trasmessa dal Gruppo Peroni Eventi (di seguito, definita, l’ “Offerta”).
1.4 L’Offerta ha, salvo diverso accordo, validità massima di quindici (15) giorni dalla data di invio al Cliente.

2. RECESSO.
2.1 Fatto salvo quanto ivi espressamente convenuto e, precisamente, agli articoli 3.6), 5.1), 6.4) e 8.2) che seguono, il Gruppo Peroni Eventi, nel termine massimo di giorni 15 (quindici) a decorrere dalla data di accettazione, anche implicita, dell’Offerta potrà recedere dal rapporto, per qualsivoglia causa e/o motivo, senza alcun obbligo di indennizzo e/o di risarcimento in favore del Cliente.

2.2 Il Cliente, qualora ricorrano giustificati motivi, potrà recedere nei termini del contratto inviando una comunicazione scritta via mail o fax e con le modalità qui di seguito specificate:

– se esercitato nei 5 (cinque) giorni successivi all’accettazione dell’Offerta, il Cliente dovrà versare in favore dello stesso Gruppo Peroni Eventi, a titolo di penale, una somma pari al 20% del corrispettivo convenuto;

– se esercitato tra il 6° (sesto) e il 30°(trentesimo) giorno successivo all’accettazione dell’Offerta, il Cliente dovrà versare in favore dello stesso Gruppo Peroni Eventi, a titolo di penale, una somma pari al 50% del corrispettivo convenuto;

– se esercitato oltre il 30°(trentesimo) giorno successivo all’accettazione dell’Offerta e comunque non oltre i 10 (dieci) giorni che precedono la data concordata di inizio evento, il Cliente dovrà versare in favore dello stesso Gruppo Peroni Eventi, a titolo di penale, una somma pari al 70% del corrispettivo convenuto;

– se esercitato nei 10 (dieci) giorni che precedono la data concordata per l’inizio dell’evento, il Cliente dovrà versare in favore dello stesso Gruppo Peroni Eventi, a titolo di penale, una somma pari al 100% del corrispettivo convenuto.
2.3 Nel caso in cui l’evento venga annullato per restrizioni di legge o per lock- down causa covid-19, il cliente non perderà nessun deposito versato ma avrà tempo 12 mesi per poter riprogrammare l’evento. Nel caso di modifiche al progetto, quali ad esempio nuova location o area geografica, seguirà nuovo preventivo.

3. CORRISPETTIVO.
3.1 Il corrispettivo, salvo diverso accordo, dovrà essere versato, a mezzo bonifico bancario, con le modalità, alle condizioni e nei termini previsti nell’Offerta o, comunque, in difetto di indicazione, entro i 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura (di seguito, definito, il “Corrispettivo”).
3.2 Eventuali proroghe ai termini di pagamento avranno validità solo se concesse, per iscritto, dal Gruppo Peroni Eventi.
3.3 In caso di ritardato pagamento del Corrispettivo decorreranno dalla data di scadenza gli interessi al tasso legale, calcolati su base giornaliera.
3.4 Il Gruppo Peroni Eventi, in caso di omesso o ritardato pagamento del Corrispettivo, potrà non avviare o sospendere l’esecuzione dell’incarico, trattenere eventuali materiali di proprietà del Cliente ovvero richiedere la restituzione di qualsivoglia bene, materiale e/o documentazione già consegnato al Cliente, nonche pretendere l’interruzione immediata di eventuali copie, in qualsiasi forma effettuate, fatta salva, comunque, la facoltà di richiedere la risoluzione di diritto del rapporto, oltre al risarcimento del maggior danno.

3.5 Il Gruppo Peroni Eventi avrà la facoltà di chiedere, prima di iniziare l’esecuzione dell’incarico, ed a sua totale discrezione, il versamento di acconti sul maggior Corrispettivo.

3.6 Il Gruppo Peroni Eventi avrà la facoltà di chiedere al Cliente la prestazione di idonee garanzie, anche bancarie, e potrà, nel caso in cui il Cliente non abbia, entro 5 giorni dalla richiesta, prestato le idonee garanzie, sospendere la propria prestazione e recedere dal rapporto. Sia in caso di sospensione della prestazione che in caso di recesso, il Gruppo Peroni Eventi avrà diritto al Corrispettivo per la parte di incarico eseguito alla data della sospensione e/o del recesso.

3.7 Nel caso in cui per lo stesso incarico, vi siano due o più committenti, ciascuno di essi sarà solidamente responsabile nei confronti del Gruppo Peroni Eventi di ogni obbligazione di pagamento.

4. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL’INCARICO.
4.1 Il Gruppo Peroni Eventi si impegna a svolgere l’incarico con la massima diligenza e nel pieno rispetto dei termini, delle condizioni e delle modalità di esecuzione concordate con il Cliente.
4.2 Il Gruppo Peroni Eventi potrà avvalersi integralmente ovvero parzialmente della collaborazione di uno o più soggetti e/o imprese idonei, per organizzazione e per competenza tecnica e professionale, all’esecuzione dell’incarico, impegnandosi espressamente e sin d’ora a far rispettare le istruzioni, modalità, termini ed ogni altra procedura concordata con il Cliente, ferma restando la piena responsabilità del Gruppo Peroni Eventi nei confronti del Cliente.
4.3 Qualora nell’esecuzione dell’incarico sia prevista la realizzazione di un campione del singolo bene commissionato, il Gruppo Peroni Eventi provvederà alla realizzazione e produzione dei beni commissionati solo in seguito ad espressa accettazione da parte del Cliente, e nel termine concordato, del campione realizzato.

4.4 In caso di mancata e/o ritardata accettazione del campione da parte del Cliente, questi sarà obbligato a rimborsare al Gruppo Peroni Eventi ogni e qualsivoglia costo sostenuto per la realizzazione del campione, fermo restando l’obbligo del Gruppo Peroni Eventi di restituire i materiali rimasti inutilizzati ed eventuali attrezzature fornite dal Cliente.

4.5 Qualora lo svolgimento dell’incarico preveda il trasporto di persone e/o cose da un luogo all’altro Gruppo Peroni Eventi potrà avvalersi di uno o più soggetti e/o imprese idonei ad effettuare i suddetti spostamenti. Gruppo Peroni Eventi non risponderà nei confronti del Cliente degli eventuali danni subiti, durante il trasporto, alle persone e/o cose, compreso lo smarrimento e/o il furto dei bagagli, ferma restando la responsabilità diretta del soggetto incaricato di effettuare il trasporto nei confronti del Cliente.

4.6 Fatto salvo quanto disposto all’articolo 4.5 che precede qualora il Cliente intenda garantirsi dagli eventuali danni arrecati, durante il trasporto, alle persone e/o cose, compreso lo smarrimento e/o il furto dei bagagli, dovrà chiedere, al momento dell’accettazione dell’Offerta, al Gruppo Peroni Eventi l’attivazione della Polizza “Medico – Bagagli” sopportandone i relativi costi e massimali.

4.7 Qualora lo svolgimento dell’incarico preveda anche la realizzazione/produzione di allestimenti scenografici o tecnici questi si intenderanno sempre e comunque a noleggio per il Cliente anche se non specificato nel preventivo. La richiesta di acquisto da parte del Cliente dovrà essere chiarita e pattuita prima della produzione.

5. FORNITURA DEI MATERIALI DA PARTE DEL CLIENTE.
5.1 L’eventuale fornitura da parte del Cliente dei materiali, prodotti, documentazione in genere e/o supporti anche di natura informatica, dovrà essere effettuata entro e non oltre il termine espressamente concordato con il Gruppo Peroni Eventi. In difetto, fatto salvo il diritto di recesso, il Gruppo Peroni Eventi avrà la facoltà di rifiutare la consegna da parte del Cliente ovvero, in caso di accettazione, di richiedere un termine suppletivo per l’ultimazione dell’incarico ed una maggiorazione del Corrispettivo, oltre al risarcimento di eventuali danni subiti dalla ritardata consegna, anche in relazione ai soggetti terzi eventualmente incaricati.

5.2 Il Gruppo Peroni Eventi si impegna ad avere la massima cura di ogni materiale, prodotto, documentazione e/o supporto, anche informatico, affidati dal Cliente. In caso di perdita, distruzione o danneggiamento di tali materiali, il Gruppo Peroni Eventi risponderà, comunque, solo in caso di dolo o colpa grave.

5.3 Nei casi in cui l’esecuzione dell’incarico presupponga l’utilizzo di pezzi unici, preziosi o beni insostituibili, il Cliente dovrà provvedere ad assicurare tali beni prima della consegna al Gruppo Peroni Eventi, manlevando, comunque, ed in ogni caso, il Gruppo Peroni Eventi da qualsivoglia responsabilità anche nei confronti di soggetti terzi.

5.4 Ove i materiali forniti dal Cliente siano nel genere e/o nella qualità diversi dai materiali concordati, e ciò comporti per il Gruppo Peroni Eventi un maggior onere ed un maggior costo di lavorazione, questi avrà diritto, dietro semplice richiesta, al rimborso, per differenza, del maggior costo sostenuto.

5.5 Qualora i materiali forniti dal Cliente presentino vizi e/o difformità e, comunque, non siano idonei all’esecuzione dell’incarico, il Gruppo Peroni Eventi potrà, a suo giudizio, non dare inizio o sospendere l’incarico ovvero richiedere al Cliente, entro il termine indicato, l’immediata sostituzione dei materiali viziati e/o difformi.

5.6 Fermo restando quanto disposto all’articolo 5.5), il Gruppo Peroni Eventi non sarà ritenuto, comunque ed in alcun modo, responsabile per l’eventuale utilizzo dei materiali difettosi, fatto salvo, comunque, il diritto del Gruppo Peroni Eventi al risarcimento dei danni provocati, anche a terzi, dalla mancata ovvero anche solo ritardata sostituzione dei materiali difettosi.

5.7 Nel caso in cui dall’utilizzo dei materiali forniti dal Cliente possa derivare la lesione di diritti di terzi ovvero la violazione di una qualsivoglia norma, il Gruppo Peroni Eventi non potrà in alcun modo essere obbligato dal Cliente ad utilizzare tali materiali.

6. MODIFICHE IN CORSO D’OPERA.
6.1 Eventuali variazioni e/o aggiunte e/o eliminazioni richieste dal Cliente, rispetto alle modalità di realizzazione convenute, dovranno essere accettate preventivamente e per iscritto dal Gruppo Peroni Eventi. Il Cliente sarà, comunque, tenuto a corrispondere al Gruppo Peroni Eventi una maggiorazione del Corrispettivo in proporzione alla tipologia ed entità della modifica richiesta, oltre a riconoscere un termine suppletivo per l’ultimazione dell’incarico proporzionale all’entità e alla difficoltà esecutiva dei nuovi lavori ordinati.

6.2 Il Gruppo Peroni Eventi avrà diritto, altresì, salvo diverso accordo, ad una maggiorazione del Corrispettivo qualora esegua le variazioni e/o aggiunte e/o eliminazioni richieste dal Cliente entro il termine originariamente convenuto.

6.3 Qualora per una perfetta esecuzione dell’incarico ovvero per l’esistenza di diritti assoluti di terzi o di normative inderogabili sia necessario apportare variazioni e/o aggiunte e/o eliminazioni, il Gruppo Peroni Eventi è autorizzato espressamente e sin d’ora ad apportare tali modifiche, fermo restando il diritto dello stesso Gruppo Peroni Eventi ad una maggiorazione del Corrispettivo, nonché ad un termine suppletivo per l’ultimazione dell’incarico in proporzione alla natura ed entità delle modifiche stesse.

6.4 Fermo restando quanto previsto all’articolo 6.3) che precede, qualora le modifiche siano tali da comportare, anche in termini di costi, un cambiamento della natura e tipologia dell’incarico conferito, il Gruppo Peroni Eventi potrà recedere dal rapporto, salvo il diritto di richiedere il pagamento del Corrispettivo per le attività già eseguite e/o, comunque, commissionate a soggetti terzi.

6.5 Nel caso in cui durante lo svolgimento dell’incarico, per effetto di circostanze imprevedibili ovvero per causa e/o colpa del Cliente, si verifichino aumenti nel costo dei materiali o della mano d’opera ovvero una maggiore onerosità e/o difficoltà nell’esecuzione, il Gruppo Peroni Eventi avrà diritto di richiedere una revisione del Corrispettivo. Tale revisione avverrà in proporzione all’aumento dei costi sostenuti dal Gruppo Peroni Eventi.

7. TEMPI E LUOGHI DI ESECUZIONE DELL’INCARICO.

Il Gruppo Peroni Eventi si impegna a rispettare i tempi e luoghi di esecuzione dell’incarico espressamente previsti ovvero successivamente modificati ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alle presenti Condizioni Generali.

8. FORZA MAGGIORE.

8.1 Il Gruppo Peroni Eventi sarà esentato dall’eseguire l’incarico, nel caso di sopravvenuta impossibilità dovuta a caso fortuito o causa di forza maggiore, intendendosi ogni fatto imprevedibile al momento della formulazione dell’Offerta e, comunque, inevitabile, il cui verificarsi non sia dovuto a comportamenti od omissioni imputabili al Gruppo Peroni Eventi e che, per natura ed entità, risulti tale da impedire l’adempimento degli obblighi contrattuali.

8.2 Qualora tale impossibilità permanga per oltre 8 (otto) giorni consecutivi, o comunque per 15 (quindici) giorni cumulativi, il Gruppo Peroni Eventi potrà, con comunicazione scritta, recedere dal rapporto con effetto immediato, fermo restando l’obbligo del Cliente al pagamento del Corrispettivo relativo alla prestazione già eseguita fino al verificarsi della causa di forza maggiore.

8.3 Qualora il Gruppo Peroni Eventi non intenda avvalersi della facoltà di recesso avrà diritto, oltre ad una maggiorazione del Corrispettivo, anche ad una proroga del termine per l’ultimazione dell’incarico ed il nuovo termine verrà stabilito di comune accordo in relazione all’impedimento verificatosi.

9. DIFFORMITA’ E VIZI.
9.1 Eventuali difformità e/o vizi, dovranno essere comunicati, per iscritto, dal Cliente, entro e non oltre gli 8 (otto) giorni dall’inizio dell’evento e/o manifestazione ovvero, nelle ipotesi di fornitura di qualsivoglia bene, entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di consegna del bene commissionato.
9.2 Qualora il Gruppo Peroni Eventi riconosca la presenza della difformità e/o vizio potrà, a propria scelta, sanare la difformità e/o il vizio lamentato, anche con la sostituzione, ovvero accordare al Cliente una riduzione del Corrispettivo.
9.3 Il Cliente sarà tenuto a conservare con cura e mettere a disposizione del Gruppo Peroni Eventi ogni e qualsivoglia materiale e/o bene che si presume difforme e/o viziato per i necessari approfondimenti e verifiche da parte dello stesso Gruppo Peroni Eventi ovvero da parte di soggetti terzi incaricati.
9.4 Il Gruppo Peroni Eventi non potrà in nessun caso essere ritenuto responsabile, anche nei confronti dei terzi in genere, per difformità e/o vizi, anche di funzionamento dei beni, causati o provocati dalle istruzioni e/o direttive impartite dal Cliente ovvero da qualsivoglia materiale, prodotto e/o documentazione forniti dal Cliente medesimo.

9.5 L’eventuale responsabilità sarà, comunque, limitata ai massimali previsti dalla polizza assicurativa stipulata dal Gruppo Peroni Eventi.

9.6 Il Gruppo Peroni Eventi non sarà, in alcun modo, responsabile dell’eventuale perdita di fatturato e/o mancato guadagno attribuiti dal Cliente all’esecuzione dell’incarico da parte dello stesso Gruppo Peroni Eventi.

10. ASSICURAZIONI.
10.1 Il Gruppo Peroni Eventi nell’ambito del contratto con il Cliente garantirà le seguenti coperture assicurative incluse:
– Polizza RC Terzi con Generali Assicurazioni – Massimali Euro 5.000.000,00 per ogni sinistro, per ogni persona, per danni a cose
– Polizza RC Prestatori di Lavoro con Generali Assicurazioni – Massimali Euro 1.000.000,00 per ogni prestatore di lavoro
– Condizioni Particolari Polizza RC – Si precisa che la garanzia opera per i danni ai locali presso cui si svolge la manifestazione comprese le opere di valore artistico, storico ed architettonico, limitatamente alle spese di rispristino/restauro del bene, con l’esclusione quindi dell’eventuale perdita del valore storico/artistico/architettonico. Tale estensione viene prestata con uno scoperto del 10 pro-cento minimo euro 1.000,00 e con il massimo risarcimento di Euro 20.000,00 sinistro/periodo
– Polizza RC Viaggi Rischi Diversi con Italiana Assicurazioni – Massimali RCT e RCO Euro 2.100.00,00 per ogni sinistro, per ogni persona e per danni a cose
– Polizza Infortuni Partecipanti con Zurich – Massimali a)Morte Euro 50.000,00 b) Invalidità permanente fino a Euro 100.000,00 c) Rimborso spese di cura e spese sanitarie da ricovero Euro 6.000,00
Le garanzie c) sono prestate con uno scoperto del 10% con il minimo di euro 75,00
– Polizza Guardaroba con Generali Assicurazioni – La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’’assicurato ai sensi degli articoli 1783, 1784 e 1785bis del Codice Civile derivanti da sottrazione, distruzione e/o deterioramento di cose consegnate anche derivanti da incendio e furto. Sono comunque esclusi denaro, valori bollati, marche, titolo di credito, valori, oggetti preziosi ed apparecchiature elettriche ed elettroniche. La garanzia si intende prestata con applicazione di una franchigia di euro 250,00 per sinistro e con un massimo indennizzo di euro 2.500,00 per sinistro ed euro 25.000,00 per anno.

10.2 Il Gruppo Peroni Eventi nell’ambito dell’organizzazione dell’evento potrà proporre al Cliente l’accensione di una polizza Medico – Bagaglio, sotto forma di pagamento extra, per ogni partecipante con le seguenti caratteristiche:
– Polizza Medico Bagaglio con Mondial Assistance – Massimali per assistenza medica all’estero fino a Euro 5.164,57, in Italia fino a Euro 258,23 – Massimali per polizza bagaglio all’estero fino a Euro 413,17, in Italia fino a Euro 258,23

11. CLAUSOLA DI RISERVATEZZA.
11.1 Il Gruppo Peroni Eventi si impegna a proteggere e a preservare la natura confidenziale di tutte le informazioni ricevute dal Cliente, a non comunicare e diffondere a terzi, né utilizzare, per scopi diversi, i dati forniti per l’esecuzione dell’incarico, fatta salva l’espressa autorizzazione del Cliente medesimo.
11.2 Il Gruppo Peroni Eventi si impegna a far rispettare gli obblighi di riservatezza anche ai soggetti e/o alle imprese dallo stesso eventualmente incaricati della esecuzione, anche parziale, dell’incarico.
11.3 Gli obblighi di cui al presente articolo non sussistono laddove le informazioni e/o i dati siano già di dominio pubblico o lo diventino, per fatto non imputabile al Gruppo Peroni Eventi, in corso d’opera.
11.4 Fermo restando quanto disposto al presente articolo, il Cliente riconosce espressamente e sin d’ora al Gruppo Peroni Eventi la facoltà di riprodurre, diffondere e/o pubblicare, per finalità promozionali, con qualsivoglia forma e modalità, anche sul sito Internet o a mezzo stampa, immagini, video, riproduzioni fotografiche o qualsivoglia altra rappresentazione relativa all’incarico conferito dal Cliente. Il Gruppo Peroni Eventi, dal canto suo, si impegna espressamente e sin d’ora a concordare con il Cliente, di volta in volta e preventivamente, il materiale e le specifiche modalità di utilizzo.

12. DIRITTI DI AUTORE.

12.1 Le idee, le informazioni tecniche e le metodologie impiegate dal Gruppo Peroni Eventi e/o dai soggetti incaricati su istruzioni dallo stesso fornite sono da considerarsi di proprietà esclusiva del Gruppo Peroni Eventi e, pertanto, il Cliente ovvero dipendenti e/o collaboratori di quest’ultimo non potranno in alcun modo divulgarle, diffonderle o utilizzarle per il proprio o altrui profitto e/o vantaggio.
12.2 Nel caso in cui il Gruppo Peroni Eventi, in corso d’opera, realizzi invenzioni e/o disegni, brevettabili o meno, questi saranno di sua proprietà esclusiva ed avrà il diritto di sfruttamento esclusivo di tale invenzione e/o innovazione in genere, salvo il diritto di licenza eventualmente concesso per l’utilizzo al Cliente.
12.3 La violazione di uno qualsiasi degli obblighi di cui sopra, dalla quale derivi un pregiudizio al Gruppo Peroni Eventi, darà il diritto a questi di richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti.
12.4 In caso di consegna da parte del Cliente, questi dichiara e garantisce sin d’ora che i materiali, prodotti, disegni, loghi e/o documentazione in genere che verranno utilizzati per l’esecuzione dell’incarico non comporteranno, in alcun modo, contraffazione dei titoli di privativa industriale di terzi sia in Italia che all’estero.
12.5 Nel caso in cui per l’esecuzione dell’incarico occorra il consenso di un privato e/o l’autorizzazione da parte di qualsivoglia Autorità competente, il Cliente sarà tenuto ad ottenere il consenso e l’autorizzazione, in tempi utili, e a sue spese.
12.6 Il Cliente terrà, comunque, indenne il Gruppo Peroni Eventi da richieste di risarcimento danni di terzi e relative ad eventuali violazioni in materia di diritti di autore e simili.

13. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

I termini di pagamento sono da considerarsi essenziali, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1457 del Codice Civile. In caso di ritardato o mancato pagamento del corrispettivo nei termini contrattualmente previsti, il Gruppo Peroni Eventi potrà, pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile, richiedere la risoluzione di diritto del rapporto, con effetto immediato.

14. FORO COMPETENTE.

Qualunque controversia relativa all’interpretazione, applicazione e/o esecuzione del rapporto, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

15. VALIDITÀ DELLE CLAUSOLE.
15.1 L’eventuale illegalità, invalidità, anche parziale, di una qualunque delle disposizioni di cui alle Condizioni Generali e/o alle Condizioni Particolari non inciderà sulla legalità, validità o la possibilità di invocare in giudizio le altre disposizioni.
15.2 Qualora sia necessario sostituire una qualunque delle disposizioni di cui alle Condizioni Generali e/o alle Condizioni Particolari, la nuova disposizione dovrà avere il medesimo impatto economico della clausola sostituita.

16. LEGGE APPLICABILE.
16.1 Il rapporto sarà regolato ed interpretato in conformità alla Legge Italiana sostanziale e procedurale.
16.2 Per quanto non espressamente previsto e disposto nelle presenti Condizioni Generali, si riterranno applicabili le disposizioni dettate dal Codice Civile.